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Art. 19 – Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da un numero di membri effettivi e supplenti, stabilito dal Congresso Regionale, che tra i membri effettivi ne designa il Presidente.
Il Collegio Sindacale dura in carica nel periodo tra l’uno e l’altro Congresso ordinario della Lega. Il Collegio controlla l’amministrazione della Lega, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa. Il Presidente del Collegio dei Sindaci partecipa alle riunioni della Direzione Regionale.
Nel caso in cui i membri del Collegio Sindacale vengano a mancare per dimissioni o altra causa alla loro sostituzione provvede la Direzione Regionale.
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