Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata
Approvato dal 7° Congresso L.R.C.M. – 11/11/2002
Art. 1 - Costituzione scopi e aderenti
Art. 2 - Compiti della Lega
Art. 3 - Obblighi degli associati
Art. 4 - Mancato pagamento dei contributi
Art. 5 - Organi della Lega
Art. 6 - Congressi Ordinari e Straordinari
Art. 7 - Modalità di convocazione
Art. 8 - Composizione del Congresso Regionale
Art. 9 - Poteri del Congresso
Art. 10 - Validità delle riunioni e delle votazioni
Art. 11 - L'Assemblea Annuale delle Cooperative
Art. 12 - La Direzione Regionale - Composizione
Art. 13 - Condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
Art. 14 - Riunione della Direzione Regionale
Art. 15 - Poteri della Direzione Regionale
Art. 16 - La Giunta
Art. 17 - Il Presidente
Art. 18 - La Presidenza
Art. 19 - Collegio dei Sindaci
Art. 20 - Il Comitato di Garanzia
Art. 21 - Compiti del Comitato di Garanzia
Art. 22 - Esercizio finanziario
Art. 23 - Rendiconti preventivi e consuntivi
Art. 24 - Recesso ed esclusione degli aderenti
Art. 25 - Rinvio
Art. 26 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
Art. 27 - Regolamento generale
Art. 28 - Modifiche statutarie
Art. 1 - Costituzione scopi e aderenti
E’ costituita, tra gli Enti e Organismi cooperativi della Regione Basilicata aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, la Lega Regionale delle Cooperative e Mutue di Basilicata con sede in Potenza.
La Lega Regionale rappresenta la Lega Nazionale sul territorio della Basilicata ne svolge le funzioni nell’ambito territoriale di propria competenza.
La Lega Regionale, nell’ambito dell’autonomia istituzionale e statutaria riconosciuta, ha la responsabilità della attuazione della politica cooperativa nella Regione Basilicata, attraverso il coordinamento delle proprie strutture e articolazioni.
La Lega Regionale ha autonomia organizzativa, patrimoniale, giuridica ed è rappresentata dal proprio Presidente.
Ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 e seguenti del Cod. Civ. e risponde con il suo patrimonio delle proprie obbligazioni.
Scopo della Lega è di agire in piena autonomia per la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, fondata sui principi della partecipazione e per lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative associate, indirizzandole ad adempiere, senza discriminazione per le opinioni politiche e le fedi religiose dei suoi membri, la funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dalla Costituzione della Repubblica.
La Lega associa, rappresenta, assiste e tutela le cooperative e le mutue, i loro consorzi e le società costituite per il conseguimento dei loro scopi, al fine di perseguire le proprie finalità sociali quali la valorizzazione del lavoro autonomo e dipendente e l’incremento di occupazione, la tutela dei consumatori, la difesa dell’ambiente e della salute, la tutela del risparmio degli associati e la promozione degli strati sociali meno favoriti, attraverso lo sviluppo di imprenditorialità, con particolare riguardo ai giovani, alle donne, alle aree meno sviluppate del Paese.
Si propone:
-
di utilizzare, per esclusive ragioni inerenti allo svolgimento del rapporto associativo, dati che potranno essere comunicati a soggetti determinati e per finalità connesse, in particolare:
-
al settore bancario, creditizio, assicurativo, di intermediazione, di consulenza;
-
al settore della ricerca, della cultura, della informazione, ivi compresa quelle effettuate per via telematica;
-
alle attività di carattere sociale;
di diffondere dati identificativi degli enti associati sia in occasione di iniziative istituzionali quali congressi convegni ed altro, che per la pubblicazione di libri ed altre attività editoriali volte ad evidenziare ricerche storiche ed analisi statistiche socio-economiche.
Per il perseguimento dei propri scopi la Lega mantiene costanti rapporti con le altre Associazioni cooperative regionali e con le altre organizzazioni i cui scopi siano coincidenti o compatibili con i propri.
Art. 2 - Compiti della Lega
La Lega Regionale si propone:
-
di favorire lo sviluppo degli enti associati in moderne efficienti imprese e lo sviluppo dei loro rapporti economici e solidaristici;
-
di promuovere azioni intese a valorizzare la imprenditorialità femminile e la presenza delle donne a tutti i livelli delle imprese e delle strutture sindacali;
-
di promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità e la diffusione dei principi cooperativi con ogni forma di informazione e di educazione cooperativa;
-
di favorire lo sviluppo dei rapporti tra le organizzazioni regionali, promuovendo anche la costituzione di appositi enti;
-
di esercitare sugli enti cooperativi ad essa aderenti le funzioni di vigilanza e di revisione conferitele dalle leggi vigenti, anche al fine di tutelare il patrimonio indivisibile accumulato e di svolgere tutte le altre funzioni conferitele da leggi, regolamenti e atti dei poteri pubblici;
-
di sollecitare l’adozione di idonee misure da parte della regione al fine di consentire una sempre maggiore partecipazione della Cooperazione allo sviluppo economico del territorio in relazione alle funzioni riconosciute dallo Statuto della Regione Basilicata;
-
di promuovere, coordinare e sviluppare le attività di studio ricerca e formazione cooperativa, tramite le strutture appositamente costituite;
-
di istituire una centrale dei bilanci;
-
di intervenire nelle controversie che possano insorgere tra gli enti associati, qualora essi ne facciano richiesta.
Art. 3 - Obblighi degli associati
La adesione alla Lega obbliga gli enti associati all’osservanza delle disposizioni statutarie, dei principi programmatici formulati dal Congresso, delle deliberazioni adottate dagli organi della Lega e delle Associazioni Nazionali e della Lega Regionale nonché all’osservanza dei particolari seguenti adempimenti:
-
pagamento dei contributi associativi annuali ai sensi dell’art. 17 punto 6 dello Statuto della LNCM;
-
invio dei bilanci annuali e relativi allegati e dei documenti riguardanti la gestione;
-
comunicazione di informazioni qualificative e quantitative, di carattere non riservato, richieste dalla Lega e dalle sue articolazioni o uffici.
Gli enti associati sono soggetti alle revisioni ordinarie disposte dalla Lega a norma delle leggi vigenti.
Art. 4 – Mancato pagamento dei contributi
Il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, previa messa in mora dall’ente associato inadempiente, comporta:
-
sospensione del diritto all’assistenza da parte della Lega e di tutte le sue articolazioni e la sospensione dalla partecipazione agli organi ai vari livelli;
-
l’esclusione, trascorso il periodo di mora, dalla Lega Nazionale e dalle sue strutture territoriali e settoriali.
I provvedimenti di cui alla lettera a), sono adottati dalla Presidenza e avranno effetto sino al pagamento totale di tutte le quote dovute.
Art. 5 - Organi della Lega
Sono Organi della Lega:
• Il Congresso Regionale
• L’Assemblea Annuale delle Cooperative
• La Direzione Regionale
• La Giunta
• Il Presidente
• La Presidenza
• Il Collegio dei Sindaci
• Il Comitato di Garanzia
Art. 6 – Congressi Ordinari e Straordinari
Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni tre anni, normalmente prima del Congresso Nazionale.
Il Congresso si riunisce in via straordinaria su iniziativa della Direzione Regionale ogni volta che lo richiedano urgenti necessità della Lega.
La convocazione del Congresso Straordinario sarà deliberata dalla Direzione Regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 7 – Modalità di convocazione
L’avviso di convocazione del Congresso, il relativo ordine del giorno e il luogo dove sarà tenuto, approvati dalla Direzione Regionale è inviato alla sede di ciascun ente aderente da almeno 30 giorni prima della data di convocazione, previa tempestiva comunicazione alla LNC e M che ha diritto di parteciparvi con i propri rappresentanti.
In relazione e in preparazione dei congressi ordinari e straordinari della Lega, gli enti aderenti devono indire le loro rispettive Assemblee, secondo le modalità, con gli stessi temi ed entro i termini deliberati dalla Direzione Regionale.
Art. 8 – Composizione del Congresso Regionale
Il Congresso Regionale è composto da un numero di delegati determinato dal numero dei soci delle cooperative aderenti, con sede nella Regione, dal fatturato e dai contributi associativi corrisposti, secondo i dati raccolti e i criteri stabiliti dalla Direzione Regionale nel regolamento congressuale.
Il Congresso Regionale si costituisce nella sede e nella data indicati nell’avviso di convocazione, approvati dalla assemblea nazionale della Lega, ed elegge nel proprio seno l’Ufficio di Presidenza, la Commissione per la verifica dei mandati, la segreteria e le Commissioni che risultino utili ai lavori congressuali.
Art. 9 – Poteri del Congresso
Il Congresso Regionale è l’organo sovrano della Legacoop.
In particolare spetta al Congresso:
-
approvare i documenti congressuali;
-
determinare l’indirizzo generale dell’azione della Legacoop;
-
eleggere la Direzione Regionale, il Collegio dei Sindaci designandone il Presidente;
-
eleggere i delegati al Congresso Nazionale;
-
deliberare sulle modifiche statutarie;
-
deliberare sullo scioglimento della Lega.
Art. 10 – Validità delle riunioni e delle votazioni
Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà dei delegati; in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un’ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.
Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei delegati presenti.
Per deliberare sullo scioglimento della Legacoop Regionale, è necessaria la presenza di almeno quattro quinti dei delegati e il voto favorevole di tre quinti di essi. La elezione degli organi di cui al punto 3 del precedente articolo saranno effettuate a scrutinio segreto o a voto palese, secondo le decisioni del Congresso.
Art. 11 - L’Assemblea Annuale delle Cooperative
L’Assemblea Annuale delle Cooperative è composta dai rappresentanti legali di tutte le cooperative regionali aderenti a Legacoop.
Viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente Regionale per valutare i risultati conseguiti e discutere della programmazione successiva.
Art. 12 - La Direzione Regionale – Composizione
La Direzione Regionale è composta di membri eletti dal Congresso, che ne stabilisce il numero di cui la maggioranza tra amministratori, dirigenti e soci delle cooperative e delle mutue che rispondano a criteri qualificativi relativi ad territorio, e al settore, e tra amministratori e dirigenti di consorzi, società ed enti di rilevanza regionale.
Nell’ambito di ogni criterio qualificativo deve essere garantita una adeguata presenza femminile.
I membri eletti nella Direzione Regionale durano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili.
La Direzione Regionale può sostituire i membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa ed effettuare cooptazioni in misura non superiori al 5% fermo restando i criteri previsti dal presente articolo.
Art. 13 – Condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
La Direzione Regionale definirà in apposito regolamento i casi di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli.
I membri della Direzione Regionale, che venissero a trovarsi in tale situazione, decadono automaticamente; la decadenza deve essere dichiarata dalla Direzione Regionale.
La Direzione Regionale può dichiarare comunque la decadenza di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi dell’organizzazione, sentito il Comitato di garanzia.
Art. 14 – Riunione della Direzione Regionale
La Direzione Regionale è convocata dal Presidente della Lega Regionale Cooperative e Mutue.
La Direzione Regionale deve inoltre essere convocata qualora lo richieda la Presidenza della Legacoop o un terzo della Direzione stessa.
Le riunioni, in prima convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia in numero dei presenti; sono presiedute dal Presidente della Lega Regionale delle Cooperative e Mutue o, in sua assenza, da uno del membri della Presidenza.
La Direzione Regionale designa il segretario della riunione.
Art. 15 - Poteri della Direzione Regionale
Spetta alla Direzione Regionale:
-
approvare il programma di attività della Legacoop e verificarne annualmente la realizzazione;
-
convocare il Congresso Regionale e stabilirne l’ordine del giorno;
-
eleggere il Presidente della Legacoop il Vice Presidente, i restanti membri della Presidenza, il Collegio Sindacale, ed eventualmente un Comitato di coordinamento;
-
approvare i rendiconto preventivi e i consuntivi della Legacoop nei termini fissati dal successivo art. 23;
-
approvare il regolamento di cui al precedente art. 12;
-
deliberare la proposta di esclusione degli enti associati L.N.C.M.;
-
istituire e riconoscere nuove Associazioni Regionali. Formulare proposte motivate di ristrutturazione, fusione e scioglimento delle Associazioni Regionali costituite, agli organi delle stesse;
-
approvare il regolamento organico dei dipendenti e trattamenti economici e normativi;
-
sciogliere gli organi direttivi delle Strutture Regionali nei casi di cui al successivo art. 26;
-
accettare gli enti che fanno richiesta di adesione;
-
richiedere agli enti aderenti, contributi associativi integrativi di quelli ordinari, in relazione ad oggettive esigenze;
-
esaminare almeno una volta l’anno l’andamento economico del movimento cooperativo; ed almeno ogni biennio, ad effettuare un’analisi della situazione e delle strategie dei settori.
Art. 16 – La Giunta
La Giunta viene eletta dalla Direzione Regionale che ne stabilisce anche il numero di componenti.
Di essa fa parte di diritto la Presidenza Regionale.
La sua funzione è quella di affiancare la Presidenza svolgendo funzioni istruttorie e di coordinamento politico. Viene convocata dal Presidente Regionale.
Art. 17 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza della Legacoop, convoca la Presidenza e la Direzione Regionale e presiede le loro riunioni.
Firma tutti gli atti ufficiali della Lega e ha la facoltà di nominare procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione.
In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.
Art. 18 – La Presidenza
La Presidenza è composta da un numero di membri fissato dalla Direzione Regionale. Di essa fa parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente.
Essa provvede:
-
alla elaborazione di proposte e programmi da sottoporre alla Direzione Regionale;
-
a curare la realizzazione ed esecuzione delle decisioni della Direzione Regionale;
-
alla amministrazione della Legacoop, alla sua gestione ordinaria e alla esecuzione delle delibere della Direzione Regionale;
-
a stabilire l’ordine del giorno della Direzione Regionale;
-
a nominare d’intesa, con le strutture di settori regionali, i rappresentanti della Legacoop presso gli organismi consultivi regionali e in tutti quegli organismi nei quali essa è chiamata a farsi rappresentare;
-
alla convocazione di Convegni Regionali e alla nomina di commissione di studio e di lavoro;
-
ad assumere i dipendenti e nominare i dirigenti e i funzionari, definendone i compiti e determinandone gli emolumenti sulla base dell’apposito regolamento, salvo ratifica della Direzione Regionale.
Ai Membri della Presidenza possono essere attribuite specifiche funzioni e competenze.
Art. 19 – Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da un numero di membri effettivi e supplenti, stabilito dal Congresso Regionale, che tra i membri effettivi ne designa il Presidente.
Il Collegio Sindacale dura in carica nel periodo tra l’uno e l’altro Congresso ordinario della Lega. Il Collegio controlla l’amministrazione della Lega, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa. Il Presidente del Collegio dei Sindaci partecipa alle riunioni della Direzione Regionale.
Nel caso in cui i membri del Collegio Sindacale vengano a mancare per dimissioni o altra causa alla loro sostituzione provvede la Direzione Regionale.
Art. 20 – Il Comitato di Garanzia
Il Comitato di Garanzia è eletto dalla Direzione Regionale tra i suoi componenti.
Il Comitato vigila sul funzionamento degli organi, sulla congruità delle attività associative e dei comportamenti individuali alle disposizioni e allo spirito del presente statuto.
Art. 21 – Compiti del Comitato di Garanzia
Il Comitato di Garanzia può procedere a tutte le verifiche necessarie allo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo, può effettuare segnalazioni e proposte agli altri organi. Il parere del Comitato di Garanzia è obbligatorio per le deliberazioni relative a:
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commissariamento e scioglimento delle strutture Regionali;
-
proposte di esclusione degli enti associati e decadenza dei componenti; di cui rispettivamente all’art. 14 punto 7 e all’art. 12 del presente statuto;
-
ogni altra materia espressamente indicata dalla Direzione Regionale.
Al Comitato di garanzia è inoltre demandata l’interpretazione del presente statuto in caso di controversie o dubbi.
Art. 22 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario della Lega coincide con l’anno solare.
Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.
Art. 23 – Rendiconti preventivi e consuntivi
La Presidenza sottopone annualmente alla Direzione, il rendiconto economico preventivo entro il mese di novembre dell’anno precedente; il rendiconto economico e finanziario consuntivo, entro il mese di Aprile dell’anno successivo.
Alla Lega è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Lega stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Le quote, se dovute, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Art. 24 – Recesso ed esclusione degli aderenti
Gli enti aderenti che recedono o siano esclusi dalla Lega o che comunque cessino di farne parte non possono ripetere le quote ordinarie e straordinarie versate, e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio.
Art. 25 – Rinvio
Per quanto non dispone il presente statuto si applicano per analogia, le disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale per le corrispondenti materie.
Art. 26 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, la Lega ha l’obbligo di de-volvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 27 – Regolamento generale
Il Presente Statuto, per la sua applicazione, può essere integrato da un re-golamento generale la cui approvazione spetta alla Direzione Regionale.
Art. 28 – Modifiche statutarie
La Direzione della Lega ha facoltà di apportare al presente Statuto, coerentemente con le decisioni della L.N.C.M., le eventuali modifiche che venissero decise in sede di Congresso Nazionale e/o richieste dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell’art. 5 del Dlcps 14.12.47, n. 1577, in sede di approvazione dello Statuto della L.N.C.M., nonché tutte le altre che si rendessero necessarie a seguito dell’entrata in vigore di leggi interessanti la cooperazione e la mutualità.
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