Per costituire una cooperativa
Atto costitutivo
La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, cioè redatto dal notaio.
L'atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, deve contenere:
- i dati identificativi di ogni socio fondatore;
- la nomina dei primi organi sociali: consiglio d'amministrazione (tra cui presidente e vice presidente), eventuale collegio sindacale (tra cui presidente, membri effettivi e membri supplenti) e incaricato del controllo contabile.
Lo statuto, strumento basilare che fissa le regole generali della società, deve indicare:
- denominazione, sede e durata della società;
- requisiti mutualistici;
- scopo e soggetto sociale;
- tipologie di soci previste;
- condizioni per l'ammissione, il recesso ed l'esclusione dei soci;
- organi sociali e loro funzionamento;
- composizione del patrimonio sociale;
- norme per l'approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili e del ristorno;
- eventuale clausola arbitrale per le controversie.
Iscrizione al registro imprese
L'atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della cooperativa.
Iscrizione all'albo delle cooperative
L'iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative indipendentemente che siano prevalenti o non prevalenti.
L'Albo è tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive che si avvale degli uffici presso le Camere di Commercio ed è composto da due sezioni: cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.
Il numero di iscrizione a tale albo dovrà essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa.
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