Fare una cooperativa

Per costituire una cooperativa

Atto costitutivo
La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, cioè redatto dal notaio.
L'atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, deve contenere:

  • i dati identificativi di ogni socio fondatore;
  • la nomina dei primi organi sociali: consiglio d'amministrazione (tra cui presidente e vice presidente), eventuale collegio sindacale (tra cui presidente, membri effettivi e membri supplenti) e incaricato del controllo contabile.

Lo statuto, strumento basilare che fissa le regole generali della società, deve indicare:

  • denominazione, sede e durata della società;
  • requisiti mutualistici;
  • scopo e soggetto sociale;
  • tipologie di soci previste;
  • condizioni per l'ammissione, il recesso ed l'esclusione dei soci;
  • organi sociali e loro funzionamento;
  • composizione del patrimonio sociale;
  • norme per l'approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili e del ristorno;
  • eventuale clausola arbitrale per le controversie.

Iscrizione al registro imprese
L'atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della cooperativa.

Iscrizione all'albo delle cooperative
L'iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative indipendentemente che siano prevalenti o non prevalenti.
L'Albo è tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive che si avvale degli uffici presso le Camere di Commercio ed è composto da due sezioni: cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.
Il numero di iscrizione a tale albo dovrà essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa.

 
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